I controlli sulla corretta Adeguata Verifica della Clientela

La materia dell’antiriciclaggio ha conosciuto negli ultimi anni una rapida evoluzione in larga parte riconducibile all’iniziativa del Legislatore UE.

Il susseguirsi della emanazione delle varie direttive comunitarie, successivamente recepite dalla legislazione nazionale hanno fatto sì che il nostro paese si sia dotato di un sistema antiriciclaggio utile alla evidenza e segnalazione di fatti, atti e movimentazioni finanziarie che potrebbero ravvisare finalità di riciclaggio di proventi dei reati e del finanziamento al terrorismo.

Certamente la direttiva UE 2015/849 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015(1), meglio nota come IV direttiva Antiriciclaggio è da considerarsi il punto di partenza dei più recenti sviluppi normativi gettando le basi di un nuovo modello di prevenzione, inteso a rafforzare i presidi di contrasto alla criminalità economica.

L’importanza di tale normativa sta nella previsione di un nuovo modello divenuto sempre più marcato, che prevede e coinvolge il ruolo dei Professionisti (dottori commercialistiesperti contabiliconsulenti del lavoronotaiavvocati, ecc.) che, in qualità di soggetti obbligati, sono chiamati a collaborare attivamente all’azione di prevenzione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Alla luce dei citati interventi normativi il legislatore comunitario prima e in seguito quello nazionale, hanno voluto dare un valore sempre più pregnante al principio fondamentale del diritto quale è la trasparenza, che da principio è diventato strumento di garanzia, che viene richiesto ai soggetti privati e pubblica amministrazione, che sottostanno ad esso come vero e proprio onere e obbligo.

Tale percorso normativo oramai pluridecennale, ha nel tempo consolidato il pensiero, che non è possibile attuare delle politiche di prevenzione e repressione dei crimini senza introdurre efficaci misure che garantiscano un adeguato livello di trasparenza del sistema finanziario.

È indubbio che il principio “follow the money” che si sostanzia nell’intercettare tempestivamente i flussi finanziari sospetti e le attività di riciclaggio dei proventi da attività illecite è il metodo più logico di arginare e reprimere il terrorismo e i crimini in particolare quelli economici.

Obbligare i professionisti e il mondo finanziario alla “disclosure” preventiva per le operazioni potenzialmente rischiose dando anche alle segnalazioni di operazioni sospette il beneficio dell’anonimato fa sì vi sia consapevolezza da parte degli operatori e dei cittadini, che tali operazioni saranno sottoposte al vaglio delle autorità e dagli organismi ispettivi preposti.

Tale pensiero e consapevolezza circa gli indubbi benefici, che la trasparenza possa apportare al mondo economico politico e sociale, ha abbracciato anche la normativa tributaria, che recentemente ha visto introdurre con la Direttiva DAC 6 (direttiva 2018/822)(2), precisi obblighi di comunicazione preventiva da parte di intermediari e contribuenti, per le operazioni transfrontaliere potenzialmente aggressive dal punto di vista fiscale.

La normativa nazionale recependo tale nuovo modello ha previsto per i soggetti obbligati individuati all’art. 3 del D.lgs 231/07(3) una serie di obblighi, il cui puntuale adempimento, può rivelarsi tutt’altro che agevole, in considerazione anche, che le categorie di obbligati sono state ampliate dalla riforma attuata con il D.lgs 125/2019(4) in sede di recepimento della V direttiva.

La previsione e gli obblighi estesi agli intermediari finanziariagenti immobiliarigallerie d’arteoperatori del settore giochi o del mondo delle valute virtuali hanno di molto esteso il livello di attenzione ai fenomeni che possono celare una ipotesi di reato riconducibile alla fattispecie prevista e punita dal reato di riciclaggio.

Non vi è dubbio che la conoscenza del cliente (Know Your Client, KYC) e l’applicazione di una procedura atta a mantenere e monitorare i presidi antiriciclaggio rappresentano uno sforzo organizzativo notevole per il professionista, anche associato, ma d’altro canto, si tratta di uno sforzo necessario per mantenere alti standard di consulenza, in un mondo che, in pochi anni, ha fatto della trasparenza – anche fiscale – il proprio standard, lanciando la sfida della privacy e della compliance tra gli argomenti che – accanto a diritto, fisco e reportistica finanziaria e di bilancio – rappresentano i campi d’azione della professione in Italia e non solo.

Per arrivare all’obbiettivo della trasparenza finanziaria e quindi della verifica dell’origine degli investimenti e/o trasferimenti il legislatore comunitario e poi nazionale ha individuato nel principio nozione e operatività della Adeguata Verifica e approccio basato sul rischio di riciclaggio, le risposte utili al raggiungimento della tanto agognata lotta al crimine, sia comune che finanziario, e non da ultimo mafioso, senza tralasciare il terrorismo.

Individuare quindi le risorse finanziarie utili a delinquere e seminare il terrorismo è la risposta sicuramente più efficace ed efficiente per il supporto del sistema preventivo e repressivo dei reati.

Il sistema di intelligence avanzato, attuato dal nostro Paese e da tutti i Paesi facenti parte dell’Unione, non può prescindere dalla analisi dei flussi finanziari sospetti; quindi un sistema che permette di collezionare selezionare ed analizzare una mole incalcolabile di movimentazioni finanziarie:

  • prima oggetto di analisi dagli stessi soggetti obbligati e,
  • successivamente approfonditi dalle Autorità preposte a vigilare, permette sia di evidenziare e filtrare i “falsi positivi”, che in realtà non rappresentano circostanze meritevoli di indagini e quindi concentrare l’operatività ispettiva d’indagine e di intelligence dando agli stessi fenomeni una classificazione d’importanza e area di intervento.

Vitale quindi per la buona riuscita di tale attività info investigativa a difesa del sistema economico sociale del paese è adottare un sistema “olistico” e quindi d’insieme coinvolgendo tutte le varie parti del sistema economico aziendale. Quindi il legislatore ha pensato bene di implicare e obbligare nel tempo una sempre più ampia parte di soggetti persone giuridiche e fisiche di cui all’art 3 del decreto 231/07. Dagli intermediari bancari e finanziari per arrivare ai professionisti, gli operatori professionali in oro di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7(5), gli agenti in affari che svolgono attività in mediazione immobiliare, i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale per finire alla categoria di prestatori di servizi di gioco.

Ma perché il sistema di intelligence sia realmente il baluardo degli interessi economici politici e sociali del Paese è imprescindibile che il dato analizzato, ovvero il fattore finale interpretativo debba essere prerogativa – D.lgs 231/20017 -:

  • dei soggetti enti ex Art. 7. (Autorità di vigilanza di settore) e,
  • in particolare degli operatori delle FF.OO. della polizia valutaria e/o della Direzione Investigativa Antimafia, ex Art. 8. (Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo);
  • Art. 9. (Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e Direzione investigativa antimafia) e,
  • Art. 10. (Pubbliche amministrazioni) e/o delle sezioni preposte a livello provinciale del Corpo della Guardia di Finanza.

La valutazione finale non può quindi essere demandata ad un software anche se di ultima generazione ed evoluto ma deve rimanere prerogativa del personale umano incaricato e addestrato ad individuare i sintomi e gli indizi riciclaggio e/o di finanziamento al terrorismo celati in una operazione finanziaria.

Tra tutti gli adempimenti previsti dalla normativa Antiriciclaggio quello della Adeguata Verifica della Clientela è sicuramente l’architrave sul quale poggia il presidio Antiriciclaggio nazionale e comunitario. Tale adempimento è cronologicamente infatti il primo ad essere messo in atto ed è quello che se posto in essere in modo adeguato può rendere o meno efficaci i processi e gli obblighi che ne conseguono.

Così come previsto dalla normativa di cui al D.lgs 231/2007 e ss modifiche in particolare dal D.lgs. n. 90/2017(6), l’Adeguata Verifica della Clientela è quindi l’adempimento caposaldo dell’azione di contrasto al riciclaggio e finanziamento al terrorismo. Il recepimento della IV direttiva ha puntato in modo determinante sulla “profilazione” del cliente riciclatore, quindi lo studio delle caratteristiche dell’agire e delle metodologie e casi di studio come arma dell’antiriciclaggio per “filtrare” il grande oceano del sistema economico finanziario nazionale e internazionale.

Viene professato il principio di “approccio basato sul rischio” quindi la linea della proporzionalità degli obblighi rispetto appunto al profilo e rischio di riciclaggio della clientela oggetto di analisi. Intervistare il cliente è fondamentale per classificarlo e per inserirlo nella giusta classe di rischio. “L’elemento rischio deve, quindi, essere preso in considerazione non solo per l’individuazione e la segnalazione di operazioni sospette, ma anche per l’applicazione di misure differenziate, semplificate o rafforzate, di Adeguata Verifica della Clientela in relazione rispettivamente a ipotesi di rischio minore o maggiore. Si tratta di un più esteso dovere di customer – due – diligence, da espletarsi per mezzo di informazioni sul cliente, sul titolare effettivo del rapporto, sulla natura e lo scopo della relazione d’affari, che comporta un monitoraggio continuo sull’andamento del rapporto.“(7)

In base quindi al profilo di rischio si determina l’azione di verifica posta in essere dai soggetti obbligati i quali quindi devono essere in grado di provare alle autorità di controllo che hanno proporzionalmente e costantemente adottato misure idonee ed adeguate al connesso rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo della propria clientela.

Le metodologie di controllo e ispezione, con l’obiettivo di accertare il corretto adempimento degli obblighi previsti dalla disciplina antiriciclaggio, sono programmate e attuate d’iniziativa dal Corpo della Guardia di Finanza, delegata dalla normativa antiriciclaggio a principale organo ispettivo, in quanto è polizia economica e finanziaria ex art. 2 del decreto legislativo n. 68/2001(8)polizia valutaria ex D.P.R. n. 148 del 31 marzo 1988 (Testo Unico delle norme in materia valutaria)(9) e ha poteri di accesso all’archivio dei rapporti finanziari di cui all’art. 37, comma 4, del decreto legge n. 223/2006, convertito in legge n. 248/2006)(10).

Tale attività è molto flessibile ed è proporzionata all’esito della analisi di rischio svolta a monte con una approfondita attività di intelligence, grazie all’ausilio delle sempre più performanti e complete Banche dati in uso al Corpo e adeguata alle dimensioni dell’operatore controllato.

Può assumere quindi un diverso grado di approfondimento ispettivo, con la forma del “controllo antiriciclaggio” ad oggetto una sola parte degli obblighi antiriciclaggio o “ispezione antiriciclaggio” globale ed integrata, che sviluppa sospetti e/o indizi di violazioni amministrative e/o penali in altri settori, che si articola di fatto come l’esecuzione di una verifica fiscale. D’altro canto, la norma consente la oramai piena utilizzabilità ai fini fiscali dei dati e delle informazioni acquisite ai sensi della normativa antiriciclaggio. (vgs. art. 9 comma 9 D.lgs 231/07).

Quindi l’attività ispettiva alla luce delle prescrizioni della normativa di cui al D.lgs. 231/07, avrà cura di assecondare le interpretazioni, le circolari e le linee guida, andando a valutare l’intensità e l’estensione degli obblighi di Adeguata Verifica, valutando se essi siano stati modulati secondo il grado e il rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo; l’attività di controllo asseconderà la messa in atto degli obblighi con il più ampio principio della proporzionalità, quindi evitando burocratici “ingessamenti” delle metodologie, che sono lasciate alla libera impostazione dei vari soggetti; ognuno per il proprio settore di intervento adotta infatti linee guida concordate con i propri organi di rappresentanza e controllo e/o Albi.

L’approccio basato sul rischio è quindi” l’uovo di colombo” che punta a massimizzare l’efficacia dei presidi antiriciclaggio aziendali, razionalizzando l’uso delle risorse e nel contempo riducendo gli oneri a carico dei destinatari.


Per approfondimenti, consultare i seguenti link e/o riferimenti:

(1)   Direttiva UE 2015/849 del 20 maggio 2015  –  IV Direttiva Antiriciclaggio

(2)   Direttiva 2018/822  –  Direttiva DAC6,  Scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale

(3)   D.lgs 231/07  – Contro il riciclaggio e il finanziamento del Terrorismo

(4)   D.lgs 125/2019 – Recepimento della V Direttiva

(5)   Legge 17 gennaio 2000, n. 7 – Mercato dell’oro

(6)   D.lgs. n. 90/2017 – Attuazione IV Direttiva Antiriciclaggio

(7)   Regole di definizione del Punto di Contatto Centrale –  Banca d’Italia  Documento di consultazione sul provvedimento della Banca d’Italia in materia di organizzazione procedure e controlli interni

(8)   D.lgs. n. 68/2001 – Compiti Guardia di Finanza

(9)   D.P.R. n. 148 del 31 marzo 1988  –  Testo Unico delle norme in materia valutaria

(10)  Decreto legge n. 223/2006, convertito in Legge n. 248/2006